TAN E TAEG….. QUESTI SCONOSCIUTI

 

Spesso, leggendo le pubblicità di alcuni prodotti acquistabili a rate, notiamo dei termini "strani" e non ne conosciamo il significato, e pur tuttavia il fatto stesso che ci vengano indicati dal venditore appare garanzia di  convenienza.

In realtà è la legge che impone al negoziante che offre prodotti a rate l’obbligo di dichiarare il TAN e il TAEG.

Il primo acronimo (TAN) sta per "tasso annuale" ed è quel tasso di interesse espresso in  percentuale sul credito concesso al cliente.

Normalmente, per valutare bene la convenienza di un finanziamento, non basta conoscere solamente la misura del tasso annuale applicato dal creditore.

Occorre sapere anche in che misura incidono tutta una serie di oneri, che di solito sono presenti, tipo le spese di istruttoria della pratica per il finanziamento, spese di assicurazione e garanzia, spese di riscossione delle rate, ecc.

E proprio per andare incontro a questa esigenza la legge stabilisce che, a garanzia del consumatore, gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo, devono indicare anche il TAEG ed il relativo periodo di validità delle promozioni stesse.

Questo secondo acronimo (TAEG) sta per "tasso annuo effettivo globale".

Non vogliamo qui addentrarci nel calcolo matematico di questa variabile in quanto complessa.

Ma possiamo segnalare ai consumatori ed agli utenti di stare bene attenti quando acquistano a rate, valutando non solo il TAN ma, soprattutto il TAEG che è quello che effettivamente ci segnala la convenienza o meno di un acquisto con finanziamento.