RICORSI AVVERSO LE MULTE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
I ricorsi avverso le multe per contravvenzione al Codice della Strada possono essere inoltrate al Prefetto della Provincia dove si e' commessa la infrazione.
Il medesimo testo - sempre con lettera raccomandata - deve essere inviato anche al Comando delle forze dell'ordine (Polizia municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.) che ha comminato la multa.
Il ricorso al Prefetto e al Comando devono essere inviati entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento;
E' necessario conservare copia della lettera, le ricevute postali e il verbale di accertamento.
Qualora il Prefetto dovesse rigettare il ricorso notificando entro 120 giorni dalla spedizione del ricorso una ordinanza di ingiunzione di pagamento sarą necessario ricorrere allora al Giudice di Pace.
Il ricorso al Giudice di Pace, va fatto sia nel caso in cui si intenda ricorrere all'ordinanza di ingiunzione del Prefetto, sia nel caso in cui si voglia direttamente adire le vie giudiziali (in alternativa alla precedente che si chiama amministrativa).
In questo ultimo caso il ricorso deve essere proposta entro 30 giorni dal verbale, all'ufficio del Giudice dove la contravvenzione e' stata rilevata, presso la cui cancelleria (se e' fuori della propria zona o non si hanno altri recapiti in zona) bisognerą eleggere domicilio, e telefonare ogni tanto per conoscere la data dell'udienza e altre informazioni.
E' fondamentale presenziare all'udienza, pena il rigetto del ricorso.