PUBBLICITA' INGANNEVOLE
La pubblicità ingannevole è quella forma di pubblicità subdola, adescatrice dell'interesse del consumatore, ma che lo trae in inganno, rappresentandogli dei pregi o delle peculiarità del prodotto o del servizio, e del suo prezzo che in realtà non esistono.
Insomma per pubblicità ingannevole si intende qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico.
Si badi che l'induzione in errore è lo stesso requisito che il codice penale prevede per il reato di truffa!
Grazie al Codice del Consumatore oggi possiamo fornire e agevolare, anche attraverso le associazioni dei consumatori - e MOV.E.CONS. è un prima linea - una chiara educazione dei consumatori e degli utenti, che sia orientata a favorire la consapevolezza dei diritti e degli interessi della categoria, soprattutto a giovamento della parte di consumatori maggiormente vulnerabili.
Orbene ai sensi dell'art. 19 del Codice la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Ma come possiamo capire se una pubblicità è ingannevole?
Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
E' considerata ingannevole anche la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Non solo, ma è considerata ingannevole pure la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Se ci accorgiamo che una pubblicità si configura come ingannevole possiamo chiederne l'inibizione.
Infatti i consumatori e gli utenti, per il tramite delle associazioni di categoria possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina o denunciando direttamente i fatti all'Autorità competente.
Questa può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza.
Se poi l'Autorità riconosce che la denuncia è fondata può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
E nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.
TEMPI DURI ANCHE PER GLI IMBONITORI TELEVISIVI
Il Codice ci tutela anche in materia di televendite, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici.
Infatti le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.
E' vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente.
E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.
La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
LE INFORMAZIONI RIVOLTE AL CONSUMATORE
Infine il tema delle informazioni rivolte al consumatore, che, da chiunque provengano, multinazionali della vendita, grandi magazzini, negozi etc. devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile!
Amici occhio alle etichette dei prodotti che acquistate!
Essi devono riportare chiaramente visibili e leggibili, in lingua italiana, (pena il divieto di vendita) almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio, e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Qualora il consumatore si accorga
che tali fondamentali regole - che costituiscono un diritto per
l'acquirente, siano disattese, può rivolgersi agli agenti di polizia
giudiziaria i quali hanno il dovere di contestare al venditore la
violazione e possono comminargli una sanzione amministrativa da 516
euro a 25.823 euro!