TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
Art. 182.
(Pubblicità dei prodotti assicurativi)
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di
assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza
dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della
nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti
stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità
sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L’ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la
trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme,
che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore
a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di
trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di
accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza
e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di
mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5
secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di
riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza
dell’informazione.
Art. 183.
(Regole di comportamento)
1. Nell'offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e
gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei
confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare
le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che
siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti
di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in
situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli
assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti
sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da
escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e
prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei
contraenti e degli assicurati.
2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni
relative alla determinazione delle regole di comportamento da
osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività
si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle
specifiche esigenze dei singoli.
3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti
esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché
della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte
dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non
necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla
clientela non qualificata e determina modalità, limiti e
condizioni di applicazione delle medesime disposizioni
nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione
dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari
caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
Art. 184.
(Misure cautelari ed interdittive)
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati,
l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a
novanta giorni, la commercializzazione del 127 prodotto in caso di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente
titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L’ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata
violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a
cura e spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la
diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale
conoscibilità, dei provvedimenti adottati.
CAPO II - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Art. 185.
(Nota informativa)
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere
operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di
stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi,
consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed
unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa
predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle
pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle
caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione,
affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove
opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema
della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle
indicazioni relative all’impresa, le informazioni sul contratto
con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte
dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e
alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli
obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge
applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla
procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o
all'autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V
dell’articolo 2, comma 1, l'ISVAP determina, con regolamento, le
informazioni supplementari che sono necessarie alla piena
comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con
particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle
operazioni in conflitto di interesse.
Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì
comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le
informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con
particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati
della gestione delle attività nelle quali è investito il premio
o il capitale assicurato.
Art. 186.
(Interpello sulla nota informativa)
1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota
informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo
di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli
obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente
capo fmo restando che la valutazione dell’ISVAP non può essere
utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua
valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della
documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto.
Decorso tale termine senza che l’ISVAP si sia pronunciato con un
giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma
3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di
informazione. L’ISVAP può disporre la revoca, previa notifica
all’impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti
dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimento
richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni
alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento
dell'ISVAP l'impresa non procede alla commercializzazione del
prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la
comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare,
prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere
notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere
intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento
della commercializzazione.
Art. 187.
(Integrazione della nota informativa)
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.