OMESSO VERSAMENTO DEL TFR
La liquidazione, comunemente denominata anche Trattamento di Fine Rapporto, rappresenta uno dei principali elementi retributivi.
Quello residuale, e forse il più importante, che viene riconosciuto al termine della carriera lavorativa del prestatore di lavoro e rappresenta il patrimonio utile per “traghettare” il lavoratore inoccupato o disoccupato verso altre opportunità lavorative o verso la pensione.
Anche però per questa voce – tra le più rilevanti nelle spettanze del lavoratore - assistiamo sempre più spesso ad aziende che ritardano, se non addirittura disattendono completamente, di liquidare ai lavoratori la somma maturata.
Spesso capita poi che le aziende renitenti offrono il pagamento dilazionato in tranche, che però a lungo andare vengono interrotte per asserite insufficienze di cassa!
Si precisa che, in caso di procedura concorsuali, quali in particolare il fallimento dell’azienda, esiste il Fondo di Garanzia dell’INPS che è deputato alla liquidazione della somma.
Peraltro il fondo di garanzia interviene solo quando sono state espletate dal lavoratore tutte le azioni (possibili) per il recupero della somma direttamente verso l’azienda.
Tra queste, ovviamente, in primis c’è proprio il ricorso per decreto ingiuntivo.
Pubblichiamo qui un esempio di decreto ingiuntivo emesso dal
giudice del lavoro - su richiesta del Movimento Europeo dei
Consumatori - proprio per il caso del mancato pagamento del TFR:
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