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MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

 

Il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, siano essi diretti all’INPS, o destinati invece ai Fondi Integrativi Pensionistici, qualora non vengano versati dall’azienda possono essere reclamati dal lavoratore attraverso il ricorso per ingiunzione di pagamento.

Infatti, titolare del diritto di proprietà di tale somma è il dipendente dal momento del pagamento del salario o dello stipendio fino a quello del versamento all'istituto previdenziale. Dunque se il versamento non è avvenuto il titolare del diritto resta il lavoratore che può agire con il decreto ingiuntivo.

Come aiuto ai lavoratori che si trovano in questa situazione pubblichiamo una bozza di lettera da inviare al Fondo Previdenziale Telemaco (ma la lettera può essere utilizzata per qualsiasi Fondo Previdenziale) per avere conferma dell’avvenuto  versamento dei contributi. Richiesta dati telemaco

In caso di risposta negativa, o qualora il lavoratore abbia già ricevuto una comunicazione dell'INPS o del Fondo Privato Previdenziale che dichiara il mancato versamento dei contributi, il lavoratore può esercitare il ricorso producendo la risposta del Fondo.

Giova precisarsi però che il datore di lavoro non commette solo un illecito di natura civilistica, ma, in ipotesi, commette anche il reato di appropriazione indebita.

In questo senso è la più ampia e consolidata giurisprudenza che afferma che: Il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, oltre il decimo giorno di scadenza del termine previsto entro cui deve essere effettuato a favore dell'Inps, integra il reato di appropriazione indebita. Infatti, titolare del diritto di proprietà di tale somma è il dipendente dal momento del pagamento del salario o dello stipendio fino a quello del versamento all'istituto previdenziale. (*Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 1987, n. 10339 (ud. 30 marzo 1987) Ric. Ratini. (Cp, art. 646).

Le somme «trattenute» dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo, o per ogni altro atto o fatto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore) fanno parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria, posto che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Ne consegue che commette il reato di appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone. (Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2003, n. 30075 (ud. 27 giugno 2003) Ric. Vecchio. (Cp, art. 646). [RV226684]