MANCATA CONSEGNA DELLA BUSTA PAGA
Anche la mancata produzione del cedolino paga è un inadempimento passibile di sanzione sia sotto il profilo della violazione della privacy sia sotto quello lavorativo.
Di conseguenza il lavoratore potrà agire comunicando il suo diritto all’ottenimento dei dati personali (propri del cedolino paga) ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003- c.d. legge sulla privacy - (in forma intellegibile).
Peraltro un modo più veloce per ottenere il proprio diritto può essere esercitato attraverso l’ingiunzione alla consegna del documento ai sensi dell’art. 633 c.p.c. che al primo comma recita: “(Condizioni di ammissibilità). Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna”
Una cosa mobile determinata è anche – evidentemente – il cedolino paga, dunque lo strumento del ricorso può essere legittimamente azionato.
Si precisa che se la mancata consegna della busta paga da parte del datore di lavoro si protrae da più di trenta giorni, non è necessario esercitare la richiesta ai sensi dell’art. 7 della legge sulla protezione dei dati personali, ma si può procedere direttamente con il decreto ingiuntivo.
Pubblichiamo qui un esempio di decreto ingiuntivo emesso dal
giudice del lavoro - su richiesta del Movimento Europeo dei
Consumatori - proprio per il caso della mancata produzione del
cedolino paga. Ovviamente il decreto è stato epurato dei dati
del ricorrente lavoratore nonché dell'azienda intimata:
Anche per questo genere di ricorso il nostro Movimento intende offrire l'assistenza in maniera del tutto gratuita.
Basta scrivere a staff@movecons.it