NON SOLO CONSUMATORI 2

 

 

viste le numerose email ricevute, con richiesta di chiarimento su alcuni aspetti legali in materia di diritto del lavoro, abbiamo pensato di raccogliere le risposte già inviate ai singoli in questa pagina, in modo da renderne comune a tutti il contenuto, così contribuendo a chiarire gli aspetti principali delle singole questioni.

 

1

A seguito di una cessione di ramo d’azienda sono stato ceduto ad un’altra società. Il sindacato ha predisposto una lettera che molti di noi lavoratori abbiamo sottoscritto nella quale ci riserviamo di impugnare la cessione. Che valore ha questo documento?

 

Sul piano giuridico nessuno. Se lei non ha firmato una procura per agire in giudizio per la vera e propria impugnazione, ma solo una lettera nella quale si riserva per il futuro questa possibile eventualità, nessuna rilevanza legale può avere questa lettera. Sul piano politico invece la manifestazione di questa sua (eventuale) prossima decisione lancia un messaggio “importante” alle parti aziendali permettendo quantomeno di interrompere i termini di decadenza previsti per l’impugnazione.

2

Che strumenti ha l’azienda per farmi recedere da questa sottoscrizione? Potrebbe eventualmente licenziarmi? Ho ricevuto un comunicato che dice che chi ha firmato la lettera ha fatto venir meno l’affectio verso l’azienda. Cosa significa?

Gli strumenti che l’azienda può mettere in capo sono essenzialmente di natura psicologica, in quanto sul piano giuridico nessuna forma di ritorsione disciplinare può essere attuata nei suoi confronti. Men che meno lei può essere licenziato. Con il termine affectio, usato a nostro parere in maniera impropria dall’azienda – in quanto tale termine si riferisce ad un concetto diverso, che è quello dell’affectio coniugalis o maritalis del diritto matrimoniale – evidentemente la sua società intendeva in realtà esprimere il concetto di fiducia che, in ipotesi, verrebbe meno con la (sua) sottoscrizione della lettera di riserva. Se però, come crediamo di capire, la sua società occupa più di quindici dipendenti, il concetto utilizzato non ha alcun significato, in quanto per siffatte imprese la fiducia tra datore di lavoro e dipendente non è assolutamente un requisito fondamentale del rapporto di lavoro.

 

3

Si parla dell’articolo 700 e dell’articolo 28, cosa prevedono questi articoli?

In realtà gli articoli da lei enunciati sono differenti strumenti posti a tutela (anche) del lavoratore. Il primo ha natura processuale e viene azionato in tutti i casi in cui sia necessario un provvedimento d’urgenza, ovvero un provvedimento del giudice che sia più veloce della causa normale che può durare anche tre-quattro anni. Il provvedimento d’urgenza invece, solitamente, ha durata molto più breve, e si definisce nell’arco di 4/5 mesi. L’articolo 28 invece tutela il lavoratore per il tramite dell’organizzazione sindacale, e può essere azionato solo da quest’ultimo, nei casi di conclamata attività antisindacale posta in essere dal’azienda. Tale potrebbe essere una mancata procedura di informazione e partecipazione delle organizzazioni sindacali ad eventi invece che ne richiedono la presenza. Uno di questi è proprio la cessione di ramo d’azienda.

 

4

A seguito della cessione la mia nuova azienda ha da subito iniziato a non pagarmi. E’ un elemento per l’impugnazione?

Il mancato pagamento delle sue spettanze economiche – qualora tale condotta si protraesse con continuità - è certamente un valido presupposto per chiedere l’invalidazione della sua cessione, in quanto evidentemente non sono stati rispettati, nei suoi confronti, i requisiti della continuità dell’erogazione dello stipendio (che ha natura di prestazione obbligatoria e fondamentale a carico del datore di lavoro). In ipotesi potrebbe addirittura configurarsi una simulazione di cessione di ramo d’azienda. Ovvero le parti cedente e cessionario hanno voluto simulare una cessione che in realtà potrebbe essere (ma questa è un’ipotesi) solo la dismissione di personale. Occorrerebbe verificare, per essere più esaustivi, se l’azienda precedente ha ceduto anche assets importanti e crediti subito esigibili e di consistente natura economica, o se invece solo il personale è stato deviato nella società cessionaria.

 

5

L’apertura di una linea di credito attraverso fondi internazionali è attuabile anche dopo l’acquisto del ramo d’azienda?

In linea di principio prima di acquisire una azienda, come ogni altro bene materiale e immateriale, è necessario essere preliminarmente certi di godere di credito dagli enti erogatori, non viceversa. Se così non fosse si avrebbe l’assurdo che il c.d. rischio di impresa, che connota l’attività imprenditoriale, invece di gravare sulla società e sull’azionariato, graverebbe solo sul lavoratore, il quale si troverebbe, unico soggetto, a sopportare l’esito di una “scommessa”. Per essere chiari: prima di acquistare una impresa è buona cosa assicurarsi il capitale necessario e sufficiente per poterla fare andare avanti. L’esempio pratico è quello di una famiglia che ha necessità di acquistare un appartamento. E’ chiaro che prima questa famiglia deve essere certa di disporre delle risorse economiche  necessarie, e solo poi può premettersi di andare a rogito. (si veda la crisi finanziaria mondiale, innescata a seguito del comportamento di molte famiglie americane che hanno acquistato la casa confidando in un credito futuro e incerto, e poi, non potendo pagare hanno perduto tutto e hanno trascinato nel baratro anche le banche erogatrici del credito). Il c.d. comportamento del buon padre di famiglia, ovvero il comportamento dell’uomo medo diligente, impone, che prima bisogna assicurarsi la liquidità necessaria per affrontare un’avventura societaria, e solo poi questa può essere intrapresa.

 

6

Il diritto allo stipendio ha una validità immediata o l’azienda può ritardarne l’erogazione per un massimo di tre mesi?

Il credito nascente dalla prestazione lavorativa che prende il nome di stipendio per gli impiegati e i quadri, e salario per gli operai, è subito esigibile. Pertanto qualora non venga pagato nella data contrattuale prestabilita (solitamente il 27 del mese) può essere subito reclamato dal lavoratore. Questi può agire utilizzando anche un ricorso per ingiunzione di pagamento e quindi ottenere un decreto ingiuntivo che successivamente dovrà notificare all’azienda.

 

7

Quanto tempo ha l’azienda per rifiutarsi di pagare il decreto ingiuntivo?

Il credito scaturente dalla prestazione lavorativa è oramai considerato dalla giurisprudenza consolidata come un c.d. credito alimentare. Pertanto il giudice del lavoro solitamente emette la formula di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo lavorativo. In questo caso, che è la normalità, l’azienda non può sottrarsi al pagamento dello stipendio per più di dieci giorni dalla notifica dell’intimazione, pena il pignoramento di quanto dovuto.

 

8

Quanto costa mediamente fare un decreto ingiuntivo?

Il ricorso per ingiunzione di pagamento nel rito del lavoro è esente da ogni contributo di legge, quindi è gratuito. Infatti il giudice (per legge) nell’emettere il decreto ingiuntivo deve condannare alle spese l’azienda che si rifiuta di pagare. Le uniche spese sono dunque a carico dell’impresa e verranno pagate all’avvocato quando l’impresa ingiunta pagherà.

 

9

La mia situazione si è notevolmente deteriorata.

Sono costretta a chiedere i soldi al mio ex marito, e ora anche ai miei genitori; cosa devo fare?

La condotta posta in essere da parte di un’azienda che si rifiuta di pagare, o peggio, che privilegia alcuni a scapito di altri, può in ipotesi essere causativa di danni morali ed esistenziali. Soprattutto questi ultimi, sono riconosciuti (anche se una recente sentenza della Cassazione a sezioni unite ne ha modificato la struttura) nel caso di compressione o limitazione di diritti di rango costituzionale. E’ di tutta evidenza che l’omissione del pagamento del salario contrasta apertamente con l’art. 36 della nostra Costituzione che recita espressamente. “ ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un esistenza libera e dignitosa”. E’ chiaro dunque che la violazione di questo articolo costituzionale non può non determinare l’insorgenza del danno esistenziale.

 

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Alcuni miei colleghi almeno uno stipendio lo hanno percepito. Io nulla.

Anche per questo quesito riteniamo pacifico che possa in ipotesi configurarsi il danno esistenziale, ulteriormente aggravato dal disagio psicologico e dal patimento di un’ingiusta discriminazione tra lavoratori.

 

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Perché un azienda che non ha le basi economiche, acquista un ramo d’azienda o l’intero asset societario da un’altra impresa, e poi non paga i dipendenti oggetto della cessione?

Abbiamo pubblicato sul nostro sito una nostra ipotesi “Un caso da Manuale” che può trovare nelle News di MOVECONS e a cui la rimandiamo.