LA LEGISLAZIONE
La legislazione che può essere d'aiuto per il consumatore, alla luce dell'emanazione del c.d. Codice del Consumo si è notevolmente ampliata.
Ovviamente nel contesto che qui interessa ai nostri fini, il consumatore e l'utente devono essere visti anche nella loro veste di fruitori del servizio offerto dalla Pubblica Amministrazione.
Servizio che si sostanzia nel porre in essere tutte le misure necessarie e sufficienti per rendere agevole al cittadino la verifica e l'acquisizione di informazioni inerenti ai procedimenti amministrativi nei quali egli è eventualmente coinvolto.
Nel diritto ad un procedimento equo, trasparente e tempestivo.
Con l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di indicare espressamente il responsabile incaricato del procedimento medesimo.
Tale è la legge 241/1990 che ha radicalmente modificato i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, nell'ottica di limitare il più possibile i fenomeni di sudditanza tra il privato e la così detta "Mano Pubblica", nell'ampliamento di un concetto paritetico quindi delle rispettive posizioni.
Inoltre sempre nei confronti della Pubblica Amministrazione il cittadino utente gode di un ulteriore e fondamentale diritto, quello a che l'Ente impositivo, prima di emettere un provvedimento fiscale e tributario nei suoi confronti, proceda ad una serie di verifiche e si attenga ad una scrupolosa applicazione delle norme poste in ossequio alla tutela del cittadino stesso.
Tale procedimento è espressamente contenuto nel testo del D.lgs. 546/1992 altrimenti detto Statuto del Contribuente, laddove sono indicati ampi e rigorosi doveri di informazione, di motivazione degli atti e di chiarezza nell'esecuzione delle procedure tributarie da parte della Pubblica Amministrazione, ai quali fanno da contraltare gli speculari diritti del contribuente alla difesa, ed a termini precisi e perentori per formulare l'eventuale contestazione.
Nei rapporti con le Assicurazioni segnaliamo invece la recentissima legge sull'indennizzo diretto, in tema di sinistri coperti dalla RCA.
Oggi il danneggiato ha la possibilità di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa che provvederà direttamente a liquidare il danno da lui subito per poi rivalersi alla compagnia del danneggiante.
Tale ultima disciplina dovrebbe ridurre i costi sostenuti dalle Assicurazioni, venendo meno le spese legali dovute agli avvocati di parte, quanto meno nella fase del pre contenzioso.
Di tale abbassamento dei costi, dovrebbero giovarne, speriamo, gli utenti fruitori delle polizze assicurative, per il prevedibile abbassamento dei premi di polizza.
Sul versante immobiliare poi, segnaliamo la normativa che impone alle imprese edili di stipulare un'apposita polizza di fidejussione bancaria che garantisca l'acquirente da possibili procedure concorsuali e fallimentari dell'impresa stessa.
Fino a poco tempo fa, l'acquirente di un appartamento che acquistava direttamente dalla ditta costruttrice subiva il rischio di vedersi messo all'asta il bene con azione revocatoria, nel caso che l'impresa fosse fallita nell'arco dei due anni successivi alla vendita dell'immobile.
Oggi fortunatamente non è più così, quantomeno perchè l'acquirente è garantito dalla copertura della fidejussione bancaria, che, in caso di fallimento dell'impresa, provvederà ad indennizzarlo della perdita dell'abitazione.