Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

( di Elena Iulia Voicu - Avvocato in Romania)

 La legge n. 89 del 2001, denominata comunemente “la legge Pinto", ha introdotto nel  ordinamento giuridico italiano  uno strumento che consente un'equa riparazione a "chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione…" .

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosce, all’articolo 6 paragrafo 1, che « ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge.

Per periodo ragionevole, si intende: 4 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per l’Appello e un anno per la Cassazione.

L’equo risarcimento consiste nel riconoscimento di una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo ed ammonta a circa 1.000/1.500 euro, ma può aumentare fino a 2.000 euro in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute). Quantificare la soma con titolo di risarcimento rimane una prerogativa del giudice.

II risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente e deve essere deciso entro 4 mesi dal deposito.

 La domanda può essere proposta a prescindere dall’esito della lite, sia che si vinca, si perda o si concili la causa davanti al Giudice.

La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Il ricorso viene proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quanto si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel ricorso si dovranno esporre i fatti in maniera dettagliata, provando la lungaggine processuale attraverso la trascrizione dei verbali di udienza, così da dimostrare i ritardi dovuti a rinvii d’ufficio, intercorsi tra le udienze.

        Una volta esaurita la procedura, la Corte d’Appello deposita presso la Cancelleria il decreto con il quale lo Stato Italiano viene condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto è impugnabile per cassazione.

Il decreto viene notificato, a cura del difensore, all’Avvocatura dello Stato distrettuale ed è immediatamente esecutivo, cioè se il Ministero non provvede volontariamente al pagamento delle somme, si potrà agire esecutivamente per il recupero del proprio credito.