CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
Art. 283.
( Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito
presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di
assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non
identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa
operante nel territorio della Repubblica, in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al
momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi
venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del
proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione
finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è
dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1,
lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona,
nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore
all’importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale
ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) il risarcimento
è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.
Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto,
limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono
trasportati contro la propria volontà ovvero che sono
inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla
persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è
risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni
persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui
all’articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato.
La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di
convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da
calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono
determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno è
risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui
all’articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui
appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato,
per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato
verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello
stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione
indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di
assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai
sensi dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti
del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di
liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo
responsabile.
Art. 284.
(Sinistri verificatisi in altro Stato membro)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto
altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro
Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati
presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale
altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione
di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica
l’articolo 283, comma 5.
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere
le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri
concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
Art. 285.
( Fondo di garanzia per le vittime della strada)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è
amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività
produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito
comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con
regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, nonché la composizione del comitato di cui al comma
1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente
alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della strada, un contributo commisurato al premio
incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento
dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del
contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio
imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei
danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto
dal comitato di gestione del fondo.
CAPO II - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’IMPRESA
DESIGNATA
Art. 286.
(Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata)
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo
283, comma 1, lettere a), b), c) e d), è effettuata a cura di
un'impresa designata dall'ISVAP secondo quanto previsto nel
regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive.
L’impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i
sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e
fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra
impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese
ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell’articolo 292,
sono rimborsate dalla CONSAP –
Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le
convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per
le vittime della strada, soggette all’approvazione del Ministro
delle attività produttive su proposta dell’ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l’attività oggetto
delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento
delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale
o particolare dalla CONSAP.
Art. 287.
(Esercizio dell'azione di risarcimento)
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere
a), b) e d), l’azione per il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è
obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano
decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia
chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata,
all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per
le vittime della strada. Nell’ipotesi prevista dall’articolo
283, comma 1, lettera c), l’azione per il risarcimento dei danni
può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal
giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del
danno.
2. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’articolo
283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all’impresa
designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della
strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora
successivamente venga identificata l’impresa di assicurazione
del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata
esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP –
Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia
intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nel caso previsto all’articolo 283, comma 1, lettera b), deve
essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1,
lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario
liquidatore dell’impresa di assicurazione.
Art. 288.
(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per
le vittime della strada)
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Art. 289.
(Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in
giudicato e sui giudizi pendenti)
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti
dell’impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in
giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di
liquidazione coatta, all’impresa designata per il risarcimento
dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della
formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del
commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi
dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni
caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità
fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell’impresa
designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le
ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
Art. 290.
(Prescrizione dell'azione)
1. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti
dell’impresa designata, nei casi previsti dall’articolo 283,
comma 1, lettere a), b) e d), è soggetta al termine di
prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il
responsabile.
2. L’azione che spetta al danneggiato nei confronti
dell’impresa designata, nel caso previsto dall’articolo 283,
comma 1, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta
l’azione nei confronti dell’impresa posta in liquidazione
coatta.
Art. 291.
(Pluralità di danneggiati e supero del massimale)
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso
sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le
somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei
confronti dell’impresa designata sono proporzionalmente ridotti
fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente
indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.
2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni
dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone
danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la
normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore
alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate
nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla
somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il
cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da
chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di
assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del
comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione designata
e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario,
applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile.
L’impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito
di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio
nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento,
se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i
danneggiati.
Art. 292.
(Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata)
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha
risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1,
lettere a), b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei
responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato
nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c),
l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha
risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei
diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa
posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti
dalla legge a favore dei medesimi.
CAPO III - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DEL COMMISSARIO
DELL’IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA
Art. 293.
( Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in
liquidazione coatta)
1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere
autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a
procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime
della strada ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla
liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del
decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi
successivamente e fino alla scadenza dei contratti di
assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è
stato pagato il premio.
2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada
anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del
procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto
previsto nel regolamento di cui all’articolo 285, comma 2. In
caso di insufficienza dell’attivo le somme erogate restano
definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
3. Per l’assolvimento del compito di cui al comma 1 il
commissario provvede a riassumere il personale già dipendente
dall’impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è
retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di
categoria in relazione alle mansioni espletate.
Art. 294.
(Esercizio dell’azione di risarcimento)
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al
commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata,
anche se sia stata precedentemente inviata all’impresa posta in
liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei
confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla
richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul
risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime
della strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della
strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della
formazione del giudicato, si applica l’articolo 289, comma 1.
Art. 295.
(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per
le vittime della strada)
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
CAPO IV - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’ORGANISMO
DI INDENNIZZO ITALIANO
Art. 296.
(Organismo di indennizzo italiano)
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le
vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di
indennizzo italiano.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue
funzioni può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le
modalità stabilite con apposita convenzione.
Art. 297.
(Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano)
1. L'Organismo di indennizzo italiano è incaricato di
risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio
della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da
sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso
di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro
Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal
sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di
indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia
avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per
l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
Art. 298.
(Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati)
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e
2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di
indennizzo italiano richiesta di risarcimento:
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la
liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non
abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella
richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli
aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di
risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso
ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei
sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato
un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio
della Repubblica; in tal caso gli aventi diritto non possono
presentare all'Organismo di indennizzo italiano una richiesta di
risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta
direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso
ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata
entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di
intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che
hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente
contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile
del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano è
sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o
delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti
dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario.
L'Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il
risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia
insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'organismo di indennizzo
italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste
dal regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive,
che dà attuazione al presente
titolo.
5. L'Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi
dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la
richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso
di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o
del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta
degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale
risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla
presentazione della richiesta all’organismo di indennizzo.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di
aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e
che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di
detta richiesta, i seguenti soggetti:
a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il
veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la
liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento
dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l'Ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è
avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un
veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è
accaduto il sinistro.
7. L'Organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la
richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la
determinazione della responsabilità e la quantificazione del
danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è
avvenuto il sinistro.
Art. 299.
(Rimborsi tra organismi di indennizzo)
1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito
gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298,
acquisisce un credito, nei confronti dell'organismo di indennizzo
dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di
assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del
veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo
di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e
indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con
le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di
indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di
garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo
Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso
di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della
carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati
con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo
di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma
eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di
residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da
questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti
degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di
assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui
l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli
aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito.
L’impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo
di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a
titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a
titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice
richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo
da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte
dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di
indennizzo estero abbia omesso di informare l’impresa di
assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di
risarcimento da parte degli aventi diritto.
Art. 300.
(Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati)
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e
c), l'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di
risarcimento, ne informa immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che
ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti
di un veicolo non assicurato, nonché il fondo di garanzia dello
Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso dal quello
ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato
il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un
veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di
uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di
risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della
responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del
diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli
aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di
richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di
risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e
indirette nella misura e secondo le modalità stabilite
dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi
di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo
staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere
identificata l'impresa di assicurazione;
b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il
sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il
sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Art. 301.
(Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della
strada)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa
l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi
diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il
predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle
spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei
seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di
residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un
veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica
per il quale non è possibile identificare l'impresa di
assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da
un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno
Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver
rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare
l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.
CAPO V - SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
Art. 302.
(Ambito di intervento)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito
presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio
dell’attività venatoria per i quali vi è obbligo di
assicurazione nei casi in cui:
a) l’esercente l’attività venatoria non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non
risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile;
c) l’esercente l’attività venatoria sia assicurato presso
un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del
sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta
successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo
per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od
un’invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso
di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla
persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia
superiore all’importo stabilito nel regolamento di attuazione
del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il
risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i
danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di
euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la
qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del
danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a
carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei
limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina
l’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 303.
(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è
amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività
produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito
comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con
regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime
della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma
1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla
CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime
della caccia, un contributo commisurato al premio 194 incassato
per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di
assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del
contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio
imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei
danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto
dal comitato di gestione del fondo.
Art. 304.
(Diritto di regresso e di surroga)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche
in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti
all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di
regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero
dell’indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all’articolo 302, comma 1, lettera c), il
Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il
danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti
dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento
previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258,
comma 4, lettera a).