INDENNIZZO PER RITARDO NELLA PARTENZA AEREA

 

Con sentenza del 11-06-2010 n. 1491 il Giudice di Pace di Monza ha accolto la richiesta del Movimento Europeo dei Consumatori per il risarcimento patrimoniale e morale a favore di due coniugi che avevano acquistato un biglietto di viaggio, andata e ritorno Milano/ Londra, con una nota compagnia aerea; volo successivamente annullato dalla medesima e sostituito con altro volo partito con ben tre ore di ritardo.

I due coniugi avevano chiesto alla compagnia di applicare il Regolamento Europeo (CE)  n. 261/04 che, in caso di annullamento del volo, o di grave ritardo, riconosce un indennizzo ai viaggiatori commisurato alla tratta aerea.

La compagnia non aveva accolto la richiesta.

I due consumatori, sostenuti dai legali di MOV.E.CONS., hanno quindi adito le vie legali

La Compagnia, convenuta in giudizio si è difesa eccependo l’incompetenza giurisdizionale e territoriale del giudice adito.

In realtà la Convenzione di Montreal, letta alla luce della giurisprudenza della Cassazione, dice che in materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale la normativa internazionale uniforme richiama i fori alternativi solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio …”.

Il Giudice, al termine del giudizio, ha dunque riconosciuto il legittimo diritto dei due consumatori ed il conseguente indennizzo a loro spettante.

Oltre che in tema di competenza territoriale e giurisdizionale, richiamiamo l’attenzione dei lettori su un’altra particolarità della sentenza; ovvero il fatto, di particolare rilevanza,  del riconoscimento dei danni morali. Infatti il Giudice ha accolto la richiesta del Movimento Europeo dei Consumatori riconoscendo ai viaggiatori/consumatori non solo l’indennizzo previsto dal citato regolamento, (pari ad € 250,00 per persona) ma anche il danno morale per vacanza rovinata.

Tale giudizio segna dunque un importante passo in avanti nella tutela del consumatore non solo sotto il profilo del risarcimento delle spese sostenute per il viaggio, ma anche sotto il profilo del riconoscimento del danno psico-fisico, anche in materia di viaggi.

 

sentenza 1491/10 del 11-06-2010

G.d.P. di Monza

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio la compagnia aera Z in persona del legale rappresentante, per sentirla condannare ai sensi del combinato art. 6 e7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 al pagamento della somma di € 200,00 a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e danno da vacanza rovinata. Si costituiva in giudizio la convenuta società che preliminarmente eccepiva l’incompetenza giurisdizionale territoriale del Foro di Monza ai sensi dell’art. 33 della Convenzione di Montreal 1999 ratificata con legge 10/1/2004 n. 12.

Nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata. La causa veniva istruita per documenti. All’esito della fase istruttoria, dopo la precisazione delle conclusioni e discussione, la causa veniva trattenuta in decisione. Successivamente veniva disposta la riapertura della fase istruttoria e la causa veniva definitivamente spedita a sentenza all’udienza del 24/03/2010.

Motivi della decisione

Preliminarmente si chiarisce che le eccezioni di incompetenza funzionale e territoriale sollevate dalla parte convenuta, vengono rigettate siccome infondate per i motivi di seguito indicati:

a)      Nel caso che ci occupa va applicata la normativa di cui all’art. 33  della Convenzione di Montreal (competenza giurisdizionale). Tale norma sancisce che l’azione per il risarcimento del danno è promossa a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli stati parti (criterio per la giurisdizione) o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto o davanti al tribunale del luogo di destinazione (criterio per la competenza). Và da se che all’interno dell’ordinamento giudiziario dell Stato investito di giurisdizione, la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario è rimessa alla legge di tale Paese. In tale senso è il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. la sentenza della Suprema Corte  n. 15028/05 – il criterio dell’art. 33 più sopra citato attiene, in definitiva, alla sola determinazione della giurisdizione e non già della competenza che, al contrario, rimane regolato dalle norme processuali interne.

La domanda è fondata e viene pertanto accolta.

La posizione processuale delle parti è la seguente:

1-     Gli attori previo accertamento della responsabilità della convenuta compagnia aerea Z, richiedono la condanna della stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 e7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 al pagamento della somma di € 500,00, nonché  al pagamento della somma di € 200,00 a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e danno da vacanza rovinata o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.

2-     La compagnia aerea convenuta a sua volta dopo avere sollevato eccezioni di incompetenza giurisdizionale e territoriale del Foro di Monza ai sensi dell’art. 33 della Convenzione di Montreal,ritenendo competente il Foro di Roma ove la compagnia aerea ha la sua sede secondaria in Italia. In via principale contestava in toto le pretese degli attori chiedendo il rigetto con conseguente condanna alle spese di lite.

Esaminati gli atti processuali con le relative allegazioni. Il Giudicante dopo avere verificato la normativa disciplinata dal Regolamento (CE) n. 261/04 e in particolare gli artt. 6 e 7, ritiene che nel caso in questione la somma rimborsabile è pari ad € 500,00= complessivi ( € 250,00 per la signora XXXXX, ed € 250,00 per il signor YYYYYY). Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno morale patito in conseguenza del disagio psico-fisico dovuto prima alla cancellazione del volo prenotato, e successivamente per essere stati spostati su altro volo partito con un ritardo di 3 (tre) ore, si osserva che la richiesta stessa è meritevole di accoglimento. Tenuto conto che gli attori non hanno fornito adeguati supporti probatori, l’entità del danno viene valutata in via equitativa ex art. 1226 del c.c. e determinata nella misura di complessivi € 200,00=.

In definitiva la convenuta compagnia viene condannata al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 700,00=.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Monza definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:

Accoglie la domanda e per l’effetto condanna la convenuta compagnia aerea Z al pagamento delle spese processuali che vengono determinate in complessivi € 1.530,00 di cui € 80,00 per spese, € 850,00 per diritti e € 600,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Ordina la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ope legis.

Così deciso in Monza il 14 Maggio 2010.

Il Giudice di Pace – dr. Vito Alberto Fedele