Aumento delle Tariffe

 

A seguito dell’iniziativa del Governo, che col c.d. Decreto Bersani ha annullato i costi di ricarica del credito prepagato per i telefoni cellulari, è avvenuto un fenomeno mai verificatosi prima, in materia di telefonia. Il gestore “Wind” ha infatti comunicato via sms ai propri clienti, fruenti della tariffa “wind 10”, il passaggio, per volere unilaterale dell’azienda, alla tariffa “Wind 12” più cara. Per la prima volta cioè, vi è stata una modifica unilaterale di una tariffa già in uso all’utenza.

Alla prima “feroce” reazione dei consumatori, coadiuvati dalle associazioni dei consumatori, sono seguite non trascurabili opinioni che ritengono legittima la posizione della Wind.

Orbene, l’art. 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche recita: “Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.”

Pertanto l’azienda tramite una comunicazione, con trenta giorni di preavviso, potrebbe modificare unilateralmente il piano tariffario, essendo facoltà del consumatore soltanto la possibilità di recesso senza aggravio di spese.

Alla luce di tale norma sembrerebbe dunque lecita la modifica unilaterale da parte della Wind. Tuttavia, a parere di chi scrive, la norma sopraccitata è in contrasto con la normativa a tutela dei diritti dei consumatori che sancisca la vessatorietà di clausole di “squilibrio” contrattuale. Quid iuris?

La questione deve essere affrontata in maniera differente, ed avendo riguardo, visto il contrasto non componibile, al sistema normativo nel suo complesso ed anche alla disciplina del codice civile, con particolare riferimento alle norme sulle clausole vessatorie.

 

Sotto il profilo sistematico, v’è da considerare come Codice delle Comunicazioni Elettroniche sia da considerarsi legge generale, in materia di telefonia, in quanto normativa organica e posta a regolamentazione dell’intero settore e, soprattutto, in virtù dell’esplicito richiamo del comma 6 dell’art. 70 che recita: “Rimane ferma l’applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.”, mentre, per converso, la normativa sulle clausole vessatorie di cui al Codice Civile, che di per sé ha già natura speciale, rispetto alla disciplina generale in materia contrattuale, assume carattere di lex specialis rispetto al Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

 

Detto ciò si deve aver riguardo in particolare agli artt. 1469 bis c.c. e seguenti, oltre al Codice del Consumo, i quali prescrivono tutta una serie di adempimenti formali da rispettare. Senza soffermarsi a lungo sul problema delle clausole vessatorie che risulta di straordinaria complessità e tecnicismo. Basterà dire, in questa sede, che sicuramente è necessaria la specifica sottoscrizione delle clausole c.d. “vessatorie”, quali sono quelle che permettono all’azienda di modificare, unilateralmente, le clausole del contratto e le condizioni del servizio (art. 33, comma 2, Codice del Consumo), oppure quelle che determinano uno squilibrio a carico dei consumatori (art. 33, comma1). Nella maggior parte dei casi, infatti, non è avvenuta, al momento dell’acquisto di una scheda telefonica prepagata e relativa tariffa, alcuna sottoscrizione di contratti cartacei né di altra forma e nemmeno alcuna informazione dettagliata e precisa all’utente della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni.

Ancora importante è la comunicazione della possibilità di recesso senza spese ne aggravi per l’utente, da comunicarsi unitamente all’intenzione di modifica delle condizioni. Su tale circostanza v’è una ulteriore complicazione, a rendere il recesso senza spese di difficile realizzazione, laddove si consideri il credito residuo eventualmente rimanente sulle prepagate, tale credito, infatti, parrebbe non recuperabile in danaro se sol si pensi che l’unico gestore a dirsi disposto alla restituzione è Vodafone.

In definitiva se da un lato sembra possibile per l’azienda la modifica delle condizioni contrattuali in maniera unilaterale si deve tener bene presente come la disciplina non appaia del tutto chiara, soprattutto e precisamente con riferimento alle sopraccitate norme a tutela del consumo.

 

Per gentile concessione del Dott. Massimiliano Rosti.