|
|
Aumento delle Tariffe
A seguito
dell’iniziativa del Governo, che col c.d. Decreto Bersani
ha annullato i costi di ricarica del credito prepagato
per i telefoni cellulari, è avvenuto un fenomeno mai verificatosi prima, in
materia di telefonia. Il gestore “Wind”
ha infatti comunicato via sms ai propri clienti,
fruenti della tariffa “wind
Alla prima
“feroce” reazione dei consumatori, coadiuvati dalle associazioni
dei consumatori, sono seguite non trascurabili opinioni che ritengono legittima
la posizione della Wind.
Orbene,
l’art. 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche recita: “Gli abbonati hanno il diritto di
recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di
modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con
adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono
informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza
penali, qualora non accettino le nuove condizioni.”
Pertanto l’azienda
tramite una comunicazione, con trenta giorni di preavviso, potrebbe modificare
unilateralmente il piano tariffario, essendo facoltà del consumatore soltanto
la possibilità di recesso senza aggravio di spese.
Alla luce di tale norma
sembrerebbe dunque lecita la modifica unilaterale da parte della Wind. Tuttavia, a parere di chi scrive, la norma
sopraccitata è in contrasto con la normativa a tutela dei diritti dei
consumatori che sancisca la vessatorietà di clausole
di “squilibrio” contrattuale. Quid iuris?
La questione deve essere
affrontata in maniera differente, ed avendo riguardo, visto il contrasto non
componibile, al sistema normativo nel suo complesso ed anche alla disciplina
del codice civile, con particolare riferimento alle norme sulle clausole
vessatorie.
Sotto
il profilo sistematico, v’è da considerare come Codice delle
Comunicazioni Elettroniche sia da considerarsi legge generale, in materia di
telefonia, in quanto normativa organica e posta a regolamentazione
dell’intero settore e, soprattutto, in virtù dell’esplicito
richiamo del comma 6 dell’art. 70 che recita: “Rimane ferma l’applicazione delle norme e delle
disposizioni in materia di tutela dei consumatori.”, mentre, per
converso, la normativa sulle clausole vessatorie di cui al Codice Civile, che
di per sé ha già natura speciale, rispetto alla disciplina generale in materia
contrattuale, assume carattere di lex specialis rispetto al Codice delle Comunicazioni
Elettroniche.
Detto
ciò si deve aver riguardo in particolare agli artt.
1469 bis c.c. e seguenti, oltre al Codice del Consumo, i quali prescrivono
tutta una serie di adempimenti formali da rispettare. Senza soffermarsi a lungo
sul problema delle clausole vessatorie che risulta di straordinaria complessità
e tecnicismo. Basterà dire, in questa sede, che sicuramente è necessaria la
specifica sottoscrizione delle clausole c.d. “vessatorie”, quali
sono quelle che permettono all’azienda di modificare, unilateralmente, le
clausole del contratto e le condizioni del servizio (art. 33, comma 2, Codice
del Consumo), oppure quelle che determinano uno squilibrio a carico dei
consumatori (art. 33, comma1). Nella maggior parte dei casi, infatti, non è
avvenuta, al momento dell’acquisto di una scheda telefonica prepagata e relativa tariffa, alcuna sottoscrizione di
contratti cartacei né di altra forma e nemmeno alcuna informazione dettagliata
e precisa all’utente della facoltà di modifica unilaterale delle
condizioni.
Ancora
importante è la comunicazione della possibilità di recesso senza spese ne
aggravi per l’utente, da comunicarsi unitamente all’intenzione di
modifica delle condizioni. Su tale circostanza v’è una ulteriore
complicazione, a rendere il recesso senza spese di difficile realizzazione,
laddove si consideri il credito residuo eventualmente rimanente sulle prepagate, tale credito, infatti, parrebbe non recuperabile
in danaro se sol si pensi che l’unico gestore a dirsi disposto alla
restituzione è Vodafone.
In
definitiva se da un lato sembra possibile per l’azienda la modifica delle
condizioni contrattuali in maniera unilaterale si deve tener bene presente come
la disciplina non appaia del tutto chiara, soprattutto e precisamente con
riferimento alle sopraccitate norme a tutela del consumo.
Per gentile concessione del Dott. Massimiliano Rosti.