ASSICURAZIONI E TUTELA DEL CONSUMATORE
Come previsto espressamente dal titolo XIII del c.d. Codice delle Assicurazioni, le compagnie assicurative nell'offerta e nell’esecuzione dei contratti hanno l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati.
Esse devono acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che quest'ultimi siano sempre adeguatamente informati.
Nel codice si vieta categoricamente che le imprese assicurative possano agire in situazioni di conflitto di interessi, ed in ogni caso queste devono gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino pregiudizio al consumatore assicurato.
Attenzione poi agli obblighi di informazione che incombono sulle compagnie assicurative!
Queste, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione devono consegnare al contraente una nota informativa affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
Ente di controllo per l'applicazione di tutte le norme previste a tutela dell'assicurato è l'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private).
L'utente per proporre reclamo avverso una violazione da parte di una compagnia assicurativa può quindi rivolgersi direttamente all'ISVAP inoltrando un formale reclamo mediante posta, telefax o e-mail al servizio reclami ISVAP all'indirizzo Via del Quirinale, 21 00187 ROMA Fax 06-42133426/06-42133353 e copia del detto reclamo alla compagnia assicurativa.
L'ISVAP ha l'obbligo di istruire senza indugio il reclamo, aprire una procedura ispettiva e fornire un motivato riscontro entro e non oltre 45 giorni dalla data di ricevimento dell'esposto.
Però alla procedura di contestazione inoltrata all'ISVAP si affianca, ovviamente, quella inoltrata all'autorità giudiziaria per il caso che la violazione delle norme contenute nel codice abbia recato pregiudizio al consumatore.
Il ricorso all'ISVAP non è infatti consigliabile in caso di danno patrimoniale, in quanto l'istituto di vigilanza è competente solo per le indagini e le eventuali sanzioni di carattere amministrativo.
Vi consigliamo quindi di segnalare al Movimento gli eventuali soprusi, in maniera da valutare insieme se vi siano ulteriori profili di responsabilità oltre alla violazione amministrativa.