Sul rimborso del 50% delle tasse già pagate sugli incentivi all’esodo.

 

La problematica riguarda tutti i lavoratori, di sesso maschile, che in passato hanno ricevuto un incentivo all’esodo prima del 4 luglio 2006 (o anche dopo, se però l’accordo sindacale era anteriore), che al momento della percezione dell’incentivo avessero un’età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni.

 Potenzialmente la questione riguarda alcune decine di migliaia di lavoratori, sia in caso di incentivazione all’esodo pagata in unica soluzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sia in caso di pagamento dello stesso incentivo con rate mensili.

 La ragione sta nel disposto della sentenza della Corte di giustizia europea C-20/2004 del 21 luglio 2005 (c.d. sentenza Vergani), che aveva dichiarato che il comma 4-bis dell'articolo 19 del Tuir con­teneva una discriminazione fondata sul sesso: in altri termini, la Corte europea aveva dichiarato illegittimo il fatto che fosse riconosciuto solo alle donne comprese tra i 50 e i 55 anni, e non anche agli uomini della medesima età, il beneficio del pagamento delle tasse solo sul 50% dell’incentivo all’esodo percepito, anziché sul 100%.

 Dopo questa sentenza, dapprima l'Agenzia delle Entrate aveva replicato con la risoluzione 112/E del 2006, con la quale aveva affermato la non diretta applicabilità della ricordata sentenza, ma successivamente il legislatore era intervenuto con l'abrogazione della vecchia disposizione e con l’estensione del beneficio della non imponibilità del 50% anche agli uomini tra i 50 e i 55 anni, e non solo alle donne.

 Però, tale legge aveva stabilito che il beneficio veniva esteso agli uomini solo per il futuro, ma non poteva essere esteso retroattivamente agli incentivi all’esodo percepiti dagli uomini in base ad accordi di risoluzione del rapporto di lavoro stipulati anteriormente al 4 luglio 2006 o anche dopo, ma in esecuzione di accordi sindacali anteriori.

 Di recente, però, alcune sentenze di Giudici tributari italiani hanno riconosciuto la retroattività del beneficio anche agli uomini che avevano percepito l’incentivo all’esodo prima del 4 luglio 2006: tali sentenze hanno riconosciuto al lavoratore/contribuente il diritto al rimborso della metà delle tasse che avevano già pagato sull’incentivo all’esodo, anche se percepito prima del luglio 2006.

In particolare, si sono espresse in questo senso la sentenza della Ctp di Novara - Sez. n. 6 del 12 dicembre 2005, e la sentenza della Ctp di Massa Carrara - Sez. n. 3 - n° 51 del 20/06/2008.

 Tutti i contribuenti che, sulla base di queste sentenze, hanno i requisiti per chiedere il rimborso di metà delle tasse già pagate, con gli interessi, possono quindi azionare entro i termini di prescrizione la procedura di rimborso e, successivamente, nei termini rigorosissimi di decadenza fissati dal processo tributario, fare ricorso alle Commissioni tributarie per ottenere il rimborso del 50% delle tasse all’epoca pagate.

 La richiesta dev’essere fatta con apposita istanza inviata con raccomandata r.r. all’ufficio dell agenzia delle entrate competente per territorio. Allo scadere dei sessanta giorni successivi a seguito di rigetto o di mancata risposta, può essere formalizzato il ricorso amministrativo presso le commissioni tributarie provinciali competenti.

 MOV.E.CONS. può esservi di aiuto sia nella fase del precontenzioso indicandovi come predisporre l’istanza, sia nella fase successiva del contenzioso vero e proprio.

Tutte le informazioni possono essere richieste a staff@movecons.it o prendendo appuntamento presso i ns. uffici.