SAGGI CONSIGLI

OVVERO COSA DOBBIAMO FARE SE CI ACCORGIAMO CHE IL PRODOTTO CHE ABBIAMO ACQUISTATO PRESENTA UN DIFETTO O SE IL BENE E’ DIVERSO DA QUELLO CHE IL VENDITORE CI HA PRESENTATO COME CAMPIONE
Ecco le regole principali:
1) La garanzia del bene acquistato è valida per due anni a partire dalla data dell’acquisto.
2) L’acquirente ha due mesi di tempo da quando ha scoperto il vizio o il difetto per denunciarlo al suo venditore.
3) Se il difetto o il vizio si manifesta nei sei mesi successivi all’acquisto del prodotto sono il produttore o il venditore che devono dimostrare l’assenza del difetto in origine.
4) Per difetto si intende non solo il mancato funzionamento. Si parla infatti di difetto di conformità quando il prodotto non mantiene le promesse o il suo utilizzo non è quello promesso dal venditore.
5) Il consumatore può richiedere senza sostenere alcuna spesa la sostituzione ma anche la riparazione dell’articolo in questione. Se queste non sono possibili, può richiedere il rimborso o la riduzione del prezzo. A questo proposito vale la pena ricordare che la riparazione, secondo la legge, deve essere effettuata entro un congruo termine dalla richiesta.
6) La denuncia va fatta per iscritto – meglio se con lettera raccomandata A/R – nei termini descritti, a meno che il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del difetto.
7) Queste norme valgono non solo per i prodotti acquistati da un rivenditore – dall’automobile all’asciugacapelli – ma anche per quei contratti che prevedono la fornitura di beni di consumo, come, ad esempio, la realizzazione di un mobile per la propria abitazione.
8) Naturalmente occorre conservare con cura tutti i documenti che provino la data dell’acquisto, fattura o scontrino fiscale per 26 mesi, cioè il tempo che la legge indica come termine per fare valere i propri diritti.