LE BANCHE

 

Ogni controversia tra i consumatori risparmiatori e le banche e gli intermediari finanziari può essere gestita e possibilmente risolta per il tramite dell'Ombudsman.

 

Questi è un organismo collegiale di emanazione dell'ABI (Associazione Banche Italiane) che ha la funzione di dirimere il contenzioso tra banche e clientela nel caso in cui questa si sia già rivolta all’Ufficio Reclami della sua banca senza raggiungere però un risultato positivo.

 

Una sorta di appello stragiudiziale dunque.

 

Ci si può rivolgere all'Ombudsman quando il pregiudizio economico subito dal risparmiatore/consumatore  non superi il valore economico di 50 mila euro per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 (il limite è di 10 mila euro per le operazioni antecedenti a tale data).

 

Inoltre condizione necessaria per poter validamente proporre il reclamo è che il contenzioso non sia già sfociato in una causa  giudiziaria, o non sia stato già sottoposto all’esame di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo.

 

Il procedimento innanzi all'Ombudsman è abbastanza veloce giacchè l'Ente deve emettere il suo giudizio entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento del reclamo, salvo che il procedimento necessiti di ulteriore documentazione, perchè in questo caso la decisione può essere posticipata di ulteriori 30 giorni.

 

Il reclamo, in duplice copia - di cui una inviata alla propria Banca - deve essere inviato possibilmente tramite lettera raccomandata all'Ombudsman - Giurì bancario Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma - e deve contenere, oltre alle proprie generalità, l'indicazione del rapporto bancario di riferimento (conto corrente, etc), la dichiarazione di non aver ancora adito le vie legali, la dichiarazione di aver perseguito senza successo la strada della conciliazione diretta con la Banca, nonchè una succinta indicazione dei motivi che si adducono a favore dell'istanza.

 

Infine è consigliabile allegare tutta la documentazione a sostegno del reclamo, quale la documentazione bancaria, le lettere intercorse da e per la Banca, la copia di un proprio documento di identità, etc.

 

Se la decisione emessa dall’Ombudsman è di accoglimento delle richieste del risparmiatore, l'Ente fissa un un termine per eseguire quanto deciso.

 

Se invece, con la sua decisione, l'Ombudsman rigetta le istanze del risparmiatore, questi conserva il diritto di adire le competenti autorità giudiziarie.

 

Pur nel massimo rispetto delle decisioni del Giurì Bancario, che nella sua composizione vede figure di riconosciuto prestigio, bisogna però precisare che questo organo non può essere propriamente definito Super Partes - cioè al di sopra delle parti - in quanto esso è comunque inserito nel sistema bancario, di cui è organo costitutivo.

 

Di talchè consigliamo ai consumatori di rivolgersi comunque al nostro Movimento, che contribuirà a rendere più "forte" la voce del risparmiatore.